Compagnia:
Si intende la Società di Navigazione nel nome della quale è stato rilasciato il presente documento di trasporto.
Caricatore:
Indica che richiede l’imbarco, l’autista e il presentatore del veicolo all’imbarco, lo speditore del container ed è da considerarsi anche quale delegato del ricevitore nel porto di sbarco.
Veicolo
Comprende qualsiasi mezzo gommato o cingolato, semovente o no, (autoarticolati, trailer, semitrailer, autovetture, roulotte, pullman, ecc…)
Container
Comprende qualsiasi contenitore, cassa, cisterna trasportabile, palletta o base in legno o qualsiasi altra facilitazione di trasporto usata per consolidare e trasportare merce.
Nolo
Comprende tutti i corrispettivi pagabili alla Compagnia in base alla tariffa applicabile ed alle condizioni di questo documento di trasporto.
La Compagnia si impegna a trasportare i veicoli ed i contenitori alle seguenti Condizioni il cui contenuto il Caricatore, per il fatto stesso di aver aderito al trasporto previsto nel presente documento, dichiara di ben conoscere e di accettare nonché alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ove non derogate dalla seguente normativa contrattuale.
1-il presente contratto di trasporto è valido soltanto per i veicoli e/o i contenitori indicati e per la nave la partenza o le partenze in esso indicate. Il Caricatore è tenuto a custodire diligentemente il presente contratto per giustificare il proprio diritto al trasporto e ad esibirlo a qualsiasi ufficiale della nave o funzionario della Compagnia che gliene facesse richiesta. Il contratto non è trasferibile.
2- Prezzo di passaggio
Il prezzo indicato ne presente contratto è quello calcolato in base alla tariffa in vigore alla data dello stesso. La compagnia ha facoltà di aumentare le tariffe prima della partenza, nel qual caso il Caricatore dovrà, prima dell’imbarco, pagare la differenza oppure avrà il diritto di risolvere il contratto e ottenere il rimborso del prezzo relativo al trasporto non usufruito, decurtato della provvigione di agenzia. Nel prezzo indicato nel presente contratto non è compresa la somministrazione di vitto a bordo che rimane comunque a carico di eventuali autisti/accompagnatori dei veicoli imbarcati. Sono inoltre a carico del caricatore tutte le spese, tasse e diritti di imbarco e sbarco, bollo ecc
3- Mancata partenza
Il caricatore che non presenti in tempo utile alla partenza i propri veicoli e/o contenitori, e che comunque non vengano imbarcati per fatto del Caricatore, non ha diritto al rimborso neppure parziale del prezzo pagato e deve anzi completare il pagamento del prezzo del trasporto se non l’avesse pagato per intero.
4- Presentazione all’imbarco, sistemazione a bordo
5- Stivaggio e /o Rizzatura
Il Caricatore prima dell’imbarco dovrà provvedere a propria esclusiva cura spese e rischio alla sistemazione ed alla razzatura del carico sul veicolo o all’interno del contenitore nonché alla chiusura, copertura e piombatura del veicolo stesso e/o contenitore. In nessun caso la Compagnia sarà responsabile per perdita e/o danni al carico e/o al veicolo/contenitore derivanti da mancanza di idoneità o insufficienza della razzatura, chiusura o copertura, così come da sovraccarico del veicolo/contenitore, restando convenuto che i veicoli sovraccarichi viaggiano ad esclusivo rischio e pericolo del caricatore.
6-Merci Pericolose
Il caricatore ha l’obbligo di dichiarare alla Compagnia e/o ai suoi agenti prima dell’imbarco l’esistenza a bordo del veicolo/contenitore di merci pericolose. L’imbarco ed il trasporto di veicoli/contenitori contenenti merci pericolose verrà concesso nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia e dovrà essere accettato di volta in volta per iscritto dalla Compagnia. In caso di mancato avviso il Caricatore risponderà illimitatamente di ogni e qualsiasi conseguenza derivante da tale omissione sia nei confronti della compagnia sia nei confronti di terzi, sia in sede civile, sia penale.
7- Responsabilità della compagnia vettrice
8- Caricazione sopra e sotto coperta.
La compagnia ha la piena facoltà di caricare i veicoli (autotreni, autoarticolati, solo motrici, solo rimorchi, semi-rimorchi, autovetture, roulotte, pullman, macchine operatrici, ecc… semoventi e non) ed i container sia sopra che sotto coperta a propria esclusiva discrezione. Tutti i rischi di perdite e/o danni per gli automezzi e contenitori trasportati sopra coperta così come per le merci eventualmente trasportate sugli stessi saranno a carico del Caricatore e/o proprietario del mezzo.
9- Clausola frigo
I veicoli frigoriferi sono soggetti alle norme di sicurezza prescritte dal Ministero dei trasporti e della navigazione e RINA che vietano a bordo l’uso delle fonti di energia del veicolo. La Nave, a richiesta del caricatore formulata all’atto della prenotazione, e compatibilmente con le disponibilità delle prese di corrente, potrà consentire l’allacciamento al circuito elettrico di bordo (corrente a 380/440 Volt, 50/60 periodi) sempre che il veicolo sia dotato dello speciale interruttore antideflagrante tipo antidef omologato dalle competenti autorità. L’allacciamento è consentito a rischio e responsabilità del Caricatore anche verso i terzi, esclusa qualsiasi responsabilità del Vettore e della Nave, per mancanza e interruzione della corrente, sbalzi di tensione, e per qualsiasi altro difetto e guasto nell’impianto di generazione e distribuzione di energia Nave, anche se imputabile a dipendenti. Sarà rifiutato e interrotta la fornitura di energia se il motore del veicolo frigorifero risulterà difettoso nel funzionamento.
10- Obblighi del caricatore
11- Avaria generale
L’avaria generale sarà regolata in base alle norme del codice della navigazione e, ove applicabili, alle regole di York ed Anversa vigenti al momento del suo verificarsi. I ricevitori prima di ritirare le merci dovranno firmare il “lloyd’s Average Bond” nonché effettuare, a titolo di deposito provvisorio, il versamento della quota che la società armatrice determinerà a garanzia del contributo definitivo e come condizione per il ritiro della merce. I depositi prescritti dalle regole anzidette dovranno essere effettuate in Milano in conto speciale intestato congiuntamente a due fiduciari , e precisamente la società armatrice ed un rappresentante scelto dagli interessati al carico, presso una banca scelta di accordo della società armatrice e dal detto rappresentante degli interessati al carico. A tale scopo, nei vari porti di sbarco delle merci, i depositi saranno incassati dagli agenti della società armatrice i quali provvederanno a trasmetterli immediatamente a Milano. Il regolamento dell’avaria generale avrà luogo, in via amichevole, in Milano, qualunque sia la destinazione delle cose imbarcate, e sarà compilato da un Liquidatore la cui nomina è riservata alla società armatrice. I depositari rinunziano ad ogni opposizione e si obbligano a pagare il contributo che dal valore delle cose caricate verrà determinato in modo definitivo nel regolamento di avaria generale.
12- In ottemperanza al Codice I.S.P.S. (International Cod for the Sicurity of Ships and Port Facilities) relativo alle norme antiterrorismo, il conducente del veicolo è tenuto ad esibire oltre al biglietto, a richiesta di un Ufficiale della nave, un documento di identità e consentire eventuali ispezioni del carico e dei propri bagagli. Tali controllo possono essere effettuati anche dal personale di terra della Società o dei suoi preposti. L’impedimento di tali controlli può precludere la possibilità all’imbarco.
13- Foro competente – MILANO - per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Milano.
Tutte le controversie che potessero sorgere sull’interpretazione ed esecuzione del contratto previsto nel presente documento di trasporto dovranno essere promosse innanzi all’autorità giudiziaria di Milano derogandosi espressamente alla competenza di qualsiasi altra Autorità giudiziaria anche in dipendenza di connessione di causa e troverà inderogabilmente applicazione la legge italiana. Il sottoscritto dichiara e garantisce che i veicoli di cui al presente contratto di trasporto non trasportano merci infiammabili, esplosive, corrosive, tossiche e comunque pericolose o instabili. Dichiara inoltre ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, di conoscere e di approvare tutte le clausole innanzi riportate e specificatamente ripetendo a tal fine la firma per accettazione le clausole distinte con i numeri 3 (mancata partenza), 4 (presentazione all’imbarco, sistemazione a bordo e sbarco), 5 (stivaggio e/o razzatura), 7 (responsabilità della compagnia vettrice), 8 (Caricazione sopra e sotto coperta), 9 (Clausola Frigo), 10 (Obblighi del Caricatore), 11 (Avaria generale) e 12 (Foro competente).